L’ONERE PROBATORIO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NELLA RESPONSABILITA’ MEDICA
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame, ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024, ha ribadito ancora una volta come deve essere ripartito l’onere della prova nei casi di malpractice sanitaria e ha delineato il confine tra nesso causale e inadempimento.
Il nesso causale altro non è che la relazione tra la condotta del sanitario ed il danno subito dal paziente, è una relazione tra due eventi, in cui uno è conseguenza dell’altro.
L’inadempimento, invece, si riferisce alla mancata esecuzione o all’errata prestazione sanitaria secondo le regole della buona pratica medica.
Secondo gli ermellini nei casi di responsabilità medica, il paziente deve provare soltanto che il danno subito è legato alla condotta del professionista; mentre la struttura sanitaria dovrà dimostrare l’inesistenza di errori nella condotta tenuta dal medico e, a limite, dimostrare che il danno sia stato determinato da una causa non imputabile ad esso o imprevedibile.
Il paziente, nel caso specifico, citava la struttura sanitaria in cui aveva subito un intervento chirurgico di ipertrofia prostatica, per chiedere il risarcimento dei danni-in seguito ad un’errata manovra di anestesia spinale- poiché l’anestesista aveva commesso un errore nel momento in cui aveva introdotto l’ago ed aveva provocato un dolore simile ad una scossa elettrica.
Secondo l’attore, il dolore percepito era stato causato dall’errata esecuzione della manovra e, per questo motivo, presentava una richiesta di risarcimento del danno all’azienda ospedaliera in presenza di malpractice sanitaria.
Il Tribunale accoglieva la domanda presentata dal paziente e riconosceva la responsabilità nei confronti del professionista.
Quest’ultimo proponeva appello e la Corte Territoriale rigettava la richiesta di risarcimento in quanto il danneggiato non aveva dimostrato l’inadempimento ascrivibile all’anestesista.
Ritornando al caso in concreto, il paziente doveva allegare la condotta negligente e imperita dell’anestesista; mentre, al contrario, l’ospedale doveva dimostrare che la prestazione era stata eseguita con diligenza e prudenza oppure che l’adempimento inesatto era stato determinato da una causa imprevedibile.
Secondo i giudici di legittimità la Corte di Appello non doveva rigettare la richiesta di risarcimento in quanto aveva completamente stravolto l’onere probatorio tra il danneggiato e la struttura sanitaria.
La Corte Territoriale riteneva che il paziente non avesse fornito prova dell’inadempimento del sanitario e quindi la richiesta veniva rifiutata, mentre in realtà il paziente deve solo allegare l’inesatto adempimento e spetta all’azienda sanitaria dover dimostrare di aver eseguito la prestazione con tutta la diligenza del caso o che non è stato possibile portare a termine la prestazione per una causa imprevedibile e non ascrivibile al professionista.
Proprio in virtù di questo convincimento, il ragionamento della Corte Territoriale era da ritenersi non corretto e quindi l’azienda sanitaria veniva ritenuta responsabile per il danno procurato al paziente.