PAZIENTE RESPONSABILE – SE NON SEGUE LE INDICAZIONI FORNITE DALL’OSPEDALE NEL FOGLIO DI DIMISSIONI – POICHE’ CONTRIBUISCE ALL’AGGRAVAMENTO DELLA PATOLOGIA ESISTENTE COL PROPRIO COMPORTAMENTO
La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, ordinanza n. 27151 del 22 settembre 2023, è tornata ad occuparsi dell’onere della prova nei casi di responsabilità sanitaria, del nesso causale tra il danno lamentato e l’aggravamento della patologia del paziente ascrivibile alla condotta dei sanitari.
Nel caso in esame, la donna subiva un intervento chirurgico all’anca e, successivamente, doveva seguire un ciclo di fisioterapia per riprendere la funzionalità.
La paziente si rivolgeva ad uno studio polidiagnostico per effettuare questo ciclo di sedute e, contestualmente, veniva incaricata una professionista (fisioterapista) di seguirla in questo decorso postoperatorio da svolgersi presso l’abitazione della donna.
Nel foglio delle dimissioni, inoltre, veniva prescritto dal medico alla donna l’uso di un girello per la deambulazione e l’uso di un particolare rialzo per wc nella primissima fase.
La donna, invece, non seguiva le indicazioni fornite dai medici e, di sua iniziativa, decideva di usare una sedia al posto del deambulatore (scelta non condivisa dalla fisioterapista) e da questa scelta scaturivano alcune complicazioni per l’anca appena operata, poiché doveva sopportare un carico maggiore.
Nel caso di specie, la paziente citava in giudizio la Struttura Sanitaria per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, determinati- secondo la tesi della paziente- dalla condotta imprudente della fisioterapista, che doveva seguirla nel suo percorso postoperatorio, in quanto necessitava di un ciclo di 30 sedute di fisiokinesiterapia.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la struttura sanitaria al risarcimento dei danni per una somma pari a 42mila euro.
Lo studio polidiagnostico si opponeva alla sentenza di prime cure e proponeva appello.
La Corte Territoriale, invece, riteneva che la stessa paziente fosse responsabile dell’aggravamento della patologia insorta e decideva di liquidare una somma minore in quanto veniva riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata.
La donna proponeva ricorso in Cassazione e la richiesta di risarcimento dei danni veniva respinta.
Gli ermellini motivavano la scelta affermando che nella lettera di dimissioni era stato indicato alla paziente di usare il girello per la deambulazione e il rialzo per il wc, ma tali raccomandazioni non venivano rispettate dalla paziente.
Nel giudizio di secondo grado, inoltre, emergeva pure che l’utilizzo della sedia come base di appoggio per la deambulazione era stata un’idea della paziente e non della fisioterapista, quindi la richiesta della paziente doveva essere rigettata in quanto non aveva rispettato le indicazioni fornite nella lettera di dimissioni.
In sintesi, la donna in teoria avrebbe dovuto procurarsi il girello deambulatore e il rialzo per i servizi igienici, ma in realtà arbitrariamente decideva di non osservare le prescrizioni mediche e di usare la sedia al posto del girello deambulatore.
In virtù di queste motivazioni la paziente veniva ritenuta responsabile dell’aggravamento della patologia in quanto non si era procurata il girello e non aveva seguito le indicazioni fornite dall’ospedale nel foglio di dimissioni, la fisioterapista non era responsabile e, di conseguenza, anche lo studio polidiagnostico – che l’aveva incaricata di seguire la paziente in questo ciclo- era esente da colpe.
Dott. Luigi Pinò