IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE IN CASO DI EMOTRASFUSIONE CON SANGUE INFETTO DEVE ESSERE CALCOLATO DAL MOMENTO IN CUI SI È MANIFESTATO – QUANDO IL SOGGETTO HA AVUTO CONSAPEVOLEZZA DEL CONTAGIO – E NON DA QUANDO È AVVENUTO IL CONTAGIO
La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, ordinanza del 2 settembre 2022 n. 25887, accoglieva il ricorso presentato dal Ministero della Salute contro una sentenza della Corte Territoriale di Firenze che, nel determinare il risarcimento del danno biologico permanente subito da un paziente emotrasfuso, aveva tenuto conto dell’età del danneggiato al momento della trasfusione e non dell’età del soggetto quando era stata diagnosticata la patologia.
In definitiva la Suprema Corte con questa pronuncia stabilisce che, il danno patito per aver contratto un virus a seguito di un’emotrasfusione con sangue infetto va risarcito dal momento in cui l’agente patogeno si manifesta con sintomi in grado di incidere sulla qualità della vita del danneggiato e non dal momento del contagio.
Il paziente, nel corso del giudizio, riferiva di non aver mai avuto sintomi fino a quando, circa 20 anni dopo dalla trasfusione e in seguito ad alcuni accertamenti, gli veniva diagnosticata l’epatite.
Questa patologia costringeva il danneggiato a continue cure e determinava nel medesimo uno stato di depressione poiché non aveva alcuna prospettiva di guarigione.
L’attore, dopo l’accertamento del nesso eziologico tra il virus dell’epatite e l’emotrasfusione con sangue infetto, citava in giudizio il Ministero della Salute per ottenere l’integrale risarcimento del danno alla salute causato dall’illecito, nonostante avesse già ricevuto un indennizzo secondo quanto previsto dalla legge 210/1992.
La Suprema Corte tuttavia ha ribadito alcuni concetti fondamentali per quanto riguarda la corretta liquidazione del danno alla salute.
È utile ricordare, in primis, che la risarcibilità del danno alla salute è legata ad un accertamento concreto e non può essere ammessa in seguito ad una mera affermazione astratta di danno.
E per di più, deve sussistere una effettiva compromissione per il danneggiato di alcune abilità idonee a svolgere le normali attività quotidiane, che andranno ad incidere sull’essere, sull’apparire, ecc.
Un altro elemento fondamentale è rappresentato dalla perdita concreta nel senso che il danno alla salute per essere risarcito deve comportare una perdita concreta, che può essere di tipo patrimoniale o non patrimoniale.
Dott. Luigi Pinò