RESPONSABILITA’ PER L’OPERATORE DEL 118 CHE, A FRONTE DI UNA RICHIESTA URGENTE, SOTTOVALUTA LA SITUAZIONE E INVIA SOLO IN UN SECONDO MOMENTO L’INTERVENTO DELL’AUTOAMBULANZA
La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, sentenza n. 40036 del 27 settembre 2016, considerava responsabile un operatore del servizio di pronto intervento per non aver attribuito alla richiesta di intervento la giusta importanza e questa negligenza portava al decesso del paziente.
Cerchiamo di capire meglio come si sono svolti i fatti.
La madre di un soggetto colpito da una grave crisi epilettica contattava un operatore di turno del servizio di emergenza del 118 per chiedere un tempestivo intervento, ma quest’ultimo, per negligenza e imperizia, sottovalutava la situazione e ritardava l’invio dell’autoambulanza.
Visto che le condizioni del figlio non miglioravano, la madre contattava nuovamente il servizio di emergenza del 118 e questa volta l’operatore inviava sul posto il mezzo di soccorso senza però la presenza del medico rianimatore a bordo poiché aveva erroneamente deciso, sottovalutando l’urgenza del caso, che non fosse necessaria la presenza del medico al seguito.
L’operatore aveva commesso un paio di errori poiché non aveva chiesto informazioni sulle condizioni di salute del paziente, se fosse cosciente o da quanto tempo era in corso la crisi, con la conseguenza di non valutare correttamente la gravità della situazione e inviando solo, in un secondo momento, il mezzo di soccorso.
A causa del ritardo e dell’assenza di un medico rianimatore, il paziente veniva colpito da arresto cardiaco e moriva.
Successivamente veniva dimostrato che il tempestivo invio di un mezzo di soccorso con la presenza del medico specializzato avrebbe evitato, con buona probabilità, la dipartita del de cuius, a patto che l’operatore avesse percepito la criticità della situazione.
Proprio per tali motivi veniva considerato responsabile del decesso del paziente con tutte le conseguenze del caso.
In sede di Appello, era emerso che l’operatore aveva avuto una condotta negligente poiché in presenza di una grave crisi epilettica, non aveva chiesto informazioni sulle condizioni del paziente in modo da sincerarsi dell’effettiva urgenza dell’intervento e della necessità di inviare il medico rianimatore a bordo del mezzo di soccorso.
Veniva proposto ricorso in Cassazione, ma anche in questo grado di giudizio veniva confermata la sentenza della Corte di Appello e quindi veniva ritenuto responsabile l’operatore per il decesso del paziente determinato da una sua grave negligenza nell’aver sottovalutato la criticità della situazione poiché non aveva chiesto ulteriori notizie sulle funzioni vitali del danneggiato.
Dott. Luigi Pinò