IL SANITARIO DI UN ALTRO REPARTO È RITENUTO RESPONSABILE DEL DECESSO DI UN PAZIENTE, ANCHE SE QUEST’ULTIMO NON SI TROVA NEL SUO REPARTO, PERCHE’ LA CONDOTTA DEL MEDICO DEVE ESSERE VALUTATA COME QUELLA DEL PROFESSIONISTA DILIGENTE E QUALIFICATO
La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, sentenza del 4 settembre 2023 n. 25772, ribadisce ancora una volta quali siano i parametri affinché si possa parlare di comportamento colposo per il sanitario.
Secondo gli Ermellini in presenza di danno iatrogeno subito da un paziente in ospedale, la responsabilità del medico di turno non può essere esclusa solamente perché quest’ultimo non è il medico curante oppure il paziente si trovi in un reparto diverso dal suo.
Nel caso di specie, un medico di turno veniva ritenuto responsabile del decesso di una paziente operata al femore poiché, essendo stato aggiornato sullo stato di salute della medesima, non seguiva il decorso post-operatorio e non metteva in atto le misure idonee a correggere la terapia già stabilita per fronteggiare- in caso di necessità- situazioni di pericolo.
In particolare, una donna veniva ricoverata in una struttura ospedaliera per ridurre una frattura al femore; ma purtroppo qualcosa andava storto e insorgevano alcune complicazioni che portavano alla dipartita della paziente.
I familiari della de cuius citavano il nosocomio per chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale poiché- secondo la tesi dei loro legali- la scomparsa della paziente era ascrivibile al comportamento dei sanitari che avevano non solo eseguito un intervento non consigliato in relazione al quadro di salute della medesima, ma non avevano nemmeno monitorato la paziente adeguatamente durante il decorso post-operatorio.
La domanda attorea veniva accolta in primo grado e così la struttura ospedaliera veniva ritenuta responsabile per il decesso della paziente.
La parte soccombente si opponeva alla sentenza di prime cure e ricorreva in Appello.
Secondo la Corte territoriale l’operato del medico di turno non poteva essere considerato responsabile in quanto- non essendo il medico di fiducia della paziente e non avendo partecipato all’intervento chirurgico – non spettava a quest’ultimo seguire il decorso operatorio della paziente e fornire informazioni sul percorso terapeutico.
Proprio per tali motivi – secondo i giudicanti – il medico di turno non poteva essere considerato responsabile della morte della donna.
I familiari della paziente proponevano ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione ribadisce ancora una volta che il parametro -per accertare se la condotta del sanitario sia colposa o meno- è rappresentato dalla diligenza del buon professionista.
In altre parole, bisogna capire se la condotta del sanitario sia stata difforme da quella che avrebbe tenuto un professionista serio e qualificato (art. 1176 c.c. comma 2).
Viene inoltre precisato che se le circostanze del caso o le condizioni del paziente impongono ulteriori prestazioni, il professionista non può esimersi dall’effettuarle.
Bisogna tuttavia ricordare quali siano gli elementi utili per provare la responsabilità del medico:
- la condotta che avrebbe dovuto tenere il professionista diligente e qualificato;
- il comportamento effettivamente adottato dal medico di turno nel caso concreto;
- capire se l’operato del sanitario oggetto di censura sia ascrivibile ad ipotesi di imperizia, negligenza o noncuranza oppure se il comportamento difforme assunto dal professionista possa essere giustificato da particolari circostanze e quindi legato a ragioni imprevedibili ed inevitabili.
La Suprema Corte afferma pure che la diligenza del professionista deve essere considerata astrattamente facendo un paragone tra ciò che è previsto dalle linee guida e ciò che è stato effettivamente fatto, tenendo sempre conto delle circostanze del caso in concreto.
Tornando al caso di specie, il medico di turno veniva considerato responsabile poiché- nonostante fosse stato informato sulle condizioni di salute della paziente- non aveva monitorato il decorso post-operatorio e si era limitato solamente a dare informazioni generiche e non aveva effettuato ulteriori prestazioni che potevano rivelarsi idonee per contrastare la situazione emergenziale.