NEI CASI DI RESPONSABILITA’ MEDICA LA PRESCRIZIONE PER I PARENTI DEL DANNEGGIATO È QUINQUENNALE E NON DECENNALE PERCHE’ LA RESPONSABILITA’ NEI LORO CONFRONTI È DI TIPO EXTRACONTRATTUALE
La Corte di Cassazione, con la pronuncia del 6 maggio 2022 n. 14471, ha nuovamente ribadito che, per i familiari delle vittime di malasanità, il termine per agire nei confronti della struttura sanitaria è pari a cinque anni.
Questa precisazione serve per ribadire che i parenti del paziente danneggiato in presenza di malpractice medica non possono fruire del termine di prescrizione decennale.
L’azione legale finalizzata ad ottenere un risarcimento danni in seguito ad un errore subito in ambito sanitario può essere rivolta direttamente contro il medico, poiché si ritiene che possa essere responsabile di quanto accaduto, oppure contro la struttura ospedaliera nella quale l’evento si è verificato.
La struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, è tenuta a rispondere delle condotte dolose o colpose dei professionisti che collaborano con loro ai sensi degli articoli 1218 c.c. e 1228 del c.c.
L’art. 1218 c.c. fa riferimento alla responsabilità del debitore ed afferma che se il debitore non esegue correttamente la prestazione sanitaria, è tenuto al risarcimento tranne che non provi che l’inadempimento o il ritardo della prestazione sia stato determinato da una causa a lui non imputabile.
L’art. 1228 c.c., invece, fa riferimento alla responsabilità per fatto degli ausiliari e afferma che il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvalga dell’opera di terzi, risponde anche del fatto doloso o colposo commessi da costoro.
Nell’ambito della responsabilità di natura contrattuale, spetta alla struttura l’onere di dimostrare l’inevitabilità dei danni riportati dal paziente.
Invece se l’azione viene rivolta direttamente contro il professionista sanitario siamo in presenza di responsabilità extracontrattuale e si fa riferimento all’art. 2043 del codice civile. Lo stesso dicasi se il giudizio viene promosso dagli eredi.
L’art. 2043 c.c. fa riferimento al risarcimento per fatto illecito e afferma che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Nel caso di responsabilità extracontrattuale spetta al paziente dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa e l’evento dannoso e il termine di prescrizione è pari a 5 anni; invece nell’ambito della responsabilità di natura contrattuale, spetta alla struttura l’onere di dimostrare di aver agito correttamente e che i danni riportati dal paziente sono dipesi da cause imprevedibili e il termine di prescrizione è decennale.
Tornando ad esaminare il caso in seguito al quale è stata pronunciata la sentenza n. 14471 del 6 maggio 2022, è importante ricordare che, la paziente aveva già citato in giudizio la struttura sanitaria- in cui aveva subito un intervento chirurgico nel 2006 per ridurre la frattura del femore- e ottenuto il risarcimento con la sentenza in primo grado del 2001 e quella di secondo grado 2011 passata in giudicato.
Ad agire, ora, era la figlia della signora contro la struttura sanitaria per ottenere il risarcimento in seguito ad un peggioramento delle condizioni cliniche della mamma che l’avevano costretta a prestare un’assistenza continua.
La domanda della figlia veniva rigettata in primo grado e ricorreva in Appello, ma anche in questo grado di giudizio veniva confermata la sentenza di prime cure.
La pretesa risarcitoria della figlia era prescritta.
Secondo la Corte Territoriale i familiari della paziente non avevano diritto ad ottenere il risarcimento dalla struttura sanitaria poiché i medesimi agivano in virtù di una responsabilità extracontrattuale e dunque era ormai trascorso il tempo per richiedere il ristoro.
La donna proponeva ricorso in Cassazione poiché i legali erano convinti di poter ribaltare quanto stabilito nei giudizi precedenti.
La Suprema Corte ribadiva, a sua volta, che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati iure proprio dai congiunti di un paziente danneggiato è di tipo extracontrattuale e dunque la pretesa attorea era prescritta.
Questa sentenza è molto importante perché permette di distinguere le due tipologie di responsabilità che andranno ad incidere sul termine della prescrizione e sull’onere probatorio tra le parti.