NEI CASI DI INTERVENTI ESTETICI IL CONSENSO INFORMATO DEL SANITARIO NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE – INERENTE AI RISCHI E ALLE POSSIBILI COMPLICANZE – DEVE ESSERE PIU’ STRINGENTE, DETTAGLIATO
La Corte di Appello di Roma con la pronuncia in esame, sentenza del 29 settembre 2023 n. 6208, afferma che in presenza di interventi estetici il consenso informato – inerente ai possibili rischi o alle eventuali complicazioni – deve essere molto dettagliato e stringente poiché, in caso contrario, può ledere il diritto di autodeterminazione dell’interessato.
In altre parole, potremmo dire che il paziente per poter liberamente decidere se effettuare o meno un intervento deve essere messo al corrente sia sulle peculiarità, sia sulle caratteristiche dell’operazione chirurgica, sia sulle possibili difficoltà o su eventuali esiti non soddisfacenti, che potrebbero derivare dalla procedura chirurgica.
Solo in questo modo si può giungere alla formazione del libero convincimento in capo al paziente.
Il consenso informato rappresenta la consapevole adesione del soggetto al trattamento sanitario; esso è un diritto della persona garantito e tutelato dalla nostra Costituzione.
Il consenso informato del paziente è indispensabile per ricevere la prestazione sanitaria in generale e, il trattamento chirurgico, in particolare, poiché in sua assenza l’azione del medico dalla giurisprudenza viene ritenuta non lecita, anche se eseguita correttamente o nell’interesse del danneggiato.
Bisogna ricordare pure le peculiarità del consenso nel senso che deve essere:
Personale: Espresso solamente dal paziente o, nei casi specifici previsti dalla legge, dai genitori o dalla persona rappresentante legale dell’interessato;
Specifico: Concesso e riferito solamente per quella prestazione e non per altre ed elaborato in relazione al quadro clinico del paziente;
Esplicito: Manifestato in maniera chiara e non equivocabile;
Reale: Il consenso reale non è altro che l’espressione della volontà inconfondibile di accettare ogni singola prestazione sanitaria;
Attuale: Il consenso dato al momento della prestazione deve persistere per tutta la sua durata;
Informato: Il paziente deve essere pienamente consapevole del trattamento che riceverà poiché è stato informato dettagliatamente dal medico.
Nel caso di specie una giovane donna si era sottoposta ad alcuni interventi estetici, ma, successivamente, erano emerse alcune complicazioni che avevano prodotto alcuni danni e quindi aveva citato in giudizio i medici che l’avevano operata per ottenere il ristoro delle lesioni subite.
In particolare, l’attrice poneva l’attenzione sulle informazioni non dettagliate ricevute sugli interventi e quindi sulla lesione del diritto di autodeterminazione poiché se fosse stata a conoscenza di tutte le complicanze o degli esiti sfavorevoli eventuali non avrebbe fornito il proprio consenso ai trattamenti sanitari.
Nel primo grado di giudizio la domanda veniva rigettata poiché secondo il Giudice il consenso reso era valido e quindi la pretesa risarcitoria avanzata non era fondata.
La giovane donna si opponeva alla sentenza di primo grado e proponeva appello dinanzi alla Corte Territoriale di Roma poiché, secondo la tesi difensiva, il Tribunale aveva ritenuto idoneo il consenso fornito dalla medesima quando invece non lo era.
Nei casi di responsabilità medica per violazione dell’obbligo del consenso informato non è rilevante l’esatta esecuzione o meno della prestazione sanitaria, poiché acquista maggiore valore la quantità delle informazioni fornite all’interessato nel senso che un deficit informativo – da parte del medico – non permette al paziente di manifestare consapevolmente la propria volontà a ricevere la prestazione perché non ha ricevuto tutte le informazioni sui rischi o sulle possibili difficoltà, complicanze.
Nel caso di specie la giovane donna non è stata informata dettagliatamente e quindi il consenso prestato viene ritenuto non valido perché manifestato senza la piena consapevolezza di cosa sarebbe potuto accadere.
Proprio per tale motivo la Corte di Appello ribaltava la sentenza del giudizio di primo grado e accoglieva la domanda dell’attrice.