NESSUNA RESPONSABILITA’ MEDICA PER I SANITARI DELLA STRUTTURA – IN PRESENZA DI UN DECESSO DI UN BAMBINO DOPO IL PARTO CESAREO – SE QUESTI ULTIMI HANNO RISPETTATO LE LINEE GUIDA PREVISTE NEL CASO DI SPECIE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7154 del 20 settembre 2023, ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata dai familiari di un neonato deceduto 48 ore dopo il parto.
Nel caso di specie, i genitori del piccolino citavano in giudizio la struttura presso la quale era ricoverata la gestante e formulavano quindi una domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale a causa della presunta condotta colposa posta in essere dai medici.
Secondo gli attori, in particolare, il decesso del bambino era stato determinato da un ritardo nell’esecuzione del parto cesareo che aveva sin da subito determinato gravi danni al nascituro fino al sopraggiungere della morte del medesimo.
In altre parole, secondo i legali dei genitori, il parto cesareo doveva essere eseguito in una fase antecedente rispetto a quando poi veniva effettivamente praticato.
Secondo la struttura ospedaliera, invece, i sanitari non erano responsabili perché avevano effettuato numerosi controlli e la dipartita del piccolino era riconducibile ad una imprevedibile patologia emersa durante il travaglio che prima di allora non era diagnosticabile.

La vicenda, secondo la convenuta, configurava l’ipotesi di un evento imprevedibile ed inevitabile.

In particolare, secondo i legali della struttura ospedaliera, i medici avevano per di più rispettato le linee guida anche perché il parto cesareo, con la successiva estrazione del bambino, era avvenuto nell’arco temporale previsto dalla comunità scientifica e dalla letteratura medica.
Ai fini difensivi, la struttura sanitaria depositava una relazione dalla quale emergeva non solo che l’operato dei sanitari era conforme alle linee guida, ma veniva evidenziato anche che il destino del nascituro non sarebbe cambiato quand’anche il parto cesareo fosse stato eseguito prima perché la morte era stata determinata dalla malattia.
Nella difesa della convenuta, veniva fatta un’ulteriore precisazione che riguardava l’avvenuto monitoraggio delle condizioni cliniche del feto.
Difatti, quando queste ultime non erano più abbastanza stabili, il team di professionisti decideva immediatamente di adottare la pratica del taglio cesareo ed estrarre il bambino, che poco dopo moriva.
La tesi della struttura sanitaria trovava pieno accoglimento in capo ai CCTTUU.

Dunque, la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale veniva rigettata dal momento che la struttura ospedaliera aveva dimostrato che la causa di morte del piccolino era riconducibile ad una imprevedibile patologia – emersa durante il travaglio – così rara che era difficile da diagnosticare anche per i professionisti.

Dott. Luigi Pinò

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