IN PRESENZA DI PIU’ INTERVENTI CHIRURGICI – EFFETTUATI IN DIVERSE STRUTTURE – SULLA STESSA AREA ANATOMICA DEL PAZIENTE OGNI AZIENDA OSPEDALIERA RISPONDE SOLAMENTE DEL DANNO PROVOCATO DAI PROPRI DIPENDENTI AL SOGGETTO IN QUESTIONE
Molto spesso accade che una persona si sottopone reiteratamente a più interventi chirurgici effettuati in diversi nosocomi sulla medesima area anatomica. Occorre capire se i postumi che ne derivano comportano un’unicità di danno o siano l’effetto di diversi ed autonomi danni evento.
Il Tribunale di Pisa con la pronuncia in esame, sentenza n. 1102 del 11 settembre 2023, afferma ancora una volta che in caso di accertata responsabilità, ogni soggetto convenuto sarà ritenuto responsabile solamente dell’operato dei propri dipendenti.
In determinate ipotesi, è evidente che eventuali danni lamentati dal paziente possano essere ascritti a differenti autori ed ogni Azienda Ospedaliera sarà considerata responsabile solo del danno evento provocato dalla propria condotta, venendo meno il principio di solidarietà.
Viene meno, dunque, anche la presunta portata liberatoria riconosciuta al pagamento effettuato solo da una delle parti convenute con effetto liberatorio verso gli altri soggetti ritenuti responsabili.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Ai sensi di quanto disposto dall’art 2043 cc. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Ai sensi dell’art 2055 cc.” Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
È noto che il principio di solidarietà sancito dalla norma di cui all’art 2055 cc mira a tutelare il soggetto debole e quindi il danneggiato nei confronti dei plurimi e differenti responsabili dell’illecito.
La pronuncia in esame, però, stabilisce che se non si è in presenza di una unicità di danno, e dunque ricorre l’ipotesi di diversi ed autonomi danni evento, allora ciascuna Azienda sanitaria convenuta è responsabile solo per il proprio operato e dunque deve rispondere solamente del danno cagionato. In questo modo, esistono tante condotte colpose, ognuna delle quali è considerata come fonte di danni evento differenziali indipendenti, e quindi esisteranno differenti risarcimenti da parte dei diversi responsabili.
Il Tribunale di Pisa espressamente sancisce che: “qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni, posti in essere da più soggetti, il giudice è tenuto a verificare, se ricorra un unico fatto dannoso, oppure non si tratti, anche in parte, di episodi autonomi e scindibili, che abbiano a loro volta prodotto danni distinti, dei quali – sebbene tutti collocati all’interno di una serie causale unitaria- solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, opera come causa efficiente, ponendosi come antecedente causale necessario”.
Quando il danno è costituito da una “unicità del fatto dannoso”, anche se imputabile ad una pluralità di condotte, vigerà il principio di solidarietà sancito ai sensi dell’art. 2055 cc.
Dott. Luigi Pinò