UN ERRATO DOSAGGIO DI UN FARMACO SE NON COMPORTA UN PEGGIORAMENTO CLINICO E SE NON DETERMINA IL DECESSO DEL PAZIENTE NON PUO’ ESSERE FONTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 27 settembre 2023 n. 27455 ha escluso la possibilità per gli eredi di ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale poiché l’errore ascrivibile ai sanitari non ha determinato comunque il decesso del de cuius.
Nel caso di specie, infatti, secondo gli ermellini non vi è responsabilità per i medici che prescrivevano una dose potenzialmente fatale per la paziente, poiché manca il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari (prescrizione del farmaco) e l’evento verificatosi (decesso della signora).
Nel corso del giudizio era stato accertato che il decesso era ascrivibile ad un ictus cerebrale ischemico e non all’errato dosaggio del farmaco che di per sé aveva solo determinato un indebolimento della pompa del cuore.
I familiari della signora, in qualità di eredi della de cuius, citavano in giudizio i medici chiedendo il risarcimento dei danni derivati dalla colposa condotta medica posta nei confronti della madre.
Secondo i richiedenti il decesso della paziente era stato causato da un peggioramento delle condizioni cliniche della signora (funzionalità cardiaca abbastanza compromessa) dovute alla errata dose del farmaco rispetto a quella che effettivamente era necessaria.
Il Tribunale rigettava la domanda degli attori poiché il grave episodio verificatosi (iperdosaggio) non aveva determinato una nuova patologia o aggravato quella preesistente, poiché in realtà le condizioni della paziente erano abbastanza compromesse.
Secondo i giudicanti, l’ictus cerebrale ischemico non era da collegare alla ridotta funzionalità cardiaca, quindi l’errore dei sanitari non aveva determinato la morte della paziente da correlarsi esclusivamente all’ictus cerebrale ischemico.
In sintesi, la dipartita della de cuius era ascrivibile all’ictus cerebrale ischemico e quindi la domanda di risarcimento presentata dagli attori veniva rigettata.
Dott. Luigi Pinò