NON È POSSIBILE RICORRERE AD UN ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO IN PRESENZA DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER ABORTO SPONTANEO POICHÈ LA PERDITA DEL FETO NON È SUSCETTIBILE DI UNA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

Il Tribunale di Agrigento, con decreto del 21 settembre 2023 n. 13150, ha rigettato il ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da una donna in gravidanza e da suo marito, per la perdita del bambino che aveva in grembo.
In particolare, la paziente mentre era in gravidanza – su indicazione del ginecologo – sospendeva l’assunzione di alcuni farmaci e ciò aveva favorito un’embolia polmonare con conseguente aborto spontaneo.
I coniugi promuovevano un ricorso ex art 696 bis.

Cerchiamo di capire la ratio che sta alla base della richiesta della partoriente e quali sono i doveri del medico nei confronti del paziente.

La responsabilità medica è una responsabilità che nasce da un contatto sociale, un rapporto qualificato, un legame che viene a instaurarsi tra il medico e il paziente, in cui il medico è un professionista con obblighi di protezione verso il paziente che trovano fondamento nel principio del “neminem laedere”, secondo il quale nessuno deve ledere la sfera giuridica dell’altro.
In particolare, la prestazione del medico implica autonomamente un obbligo di protezione verso il paziente e di tutela della salute, quindi quando tale situazione non si verifica perché viene leso il benessere del paziente, il medico diventa inadempiente.
In sintesi, il professionista è tenuto ad eseguire la prestazione rispettando alcune regole di diligenza e se ciò non avviene in capo al medico sorge la responsabilità per inadempimento.
Proprio in virtù di quanto spiegato sopra, il medico è chiamato a risarcire i danni subiti dalla paziente tranne nell’ipotesi in cui l’evento lesivo sia stato determinato da cause non imputabili al medesimo.
Molto importante è ricordare che con la legge Gelli-Bianco (legge del 2017 n. 24) colui che intende avanzare una richiesta di risarcimento del danno per responsabilità medica deve soddisfare una condizione di procedibilità tramite l’istituto della mediazione o lo svolgimento di una consulenza tecnica preventiva volta alla conciliazione della lite.
Nel caso di specie, la gestante insieme al marito presentava una richiesta di accertamento tecnico preventivo nei confronti del ginecologo e della struttura in cui quest’ultimo operava, per richiedere l’accertamento del nesso causale tra il danno subito e il comportamento del sanitario.

Tuttavia, in via preliminare, il Giudice dichiarava inammissibile il ricorso perché la perdita del frutto del concepimento è diversa dalla richiesta di risarcimento del danno in seguito alla dipartita di una persona poiché nel primo caso siamo in presenza di una speranza di vita, mentre nel secondo si fa riferimento al legame intenso con il de cuius.

Secondo il Tribunale di Agrigento, dunque, la condotta negligente del professionista ha determinato un danno nei confronti della gestante, perché ha comportato la lesione del diritto alla genitorialità e detta posta risarcitoria, non rientrando nel novero del danno alla salute, quindi non può ex sé essere oggetto di accertamento peritale e quindi di valutazione medico legale.

Tale situazione non è suscettibile di una valutazione medico legale e quindi il ricorso all’accertamento tecnico preventivo non viene considerato idoneo, ammissibile alla richiesta di risarcimento presentata dalla giovane coppia che aveva perso il loro bambino.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale di Agrigento, i coniugi avrebbero dovuto incardinare un giudizio ordinario di merito a cognizione piena, in seguito al quale il Giudice avrebbe risarcito la coppia in via equitativa.
E, a tal riguardo, ricordiamo che la Suprema Corte con la sentenza del 21 aprile 2021 n. 10579, espressamente chiarisce che in presenza della  perdita del frutto del concepimento, spetta al Giudice stabilire il quantum sulla scorta dei valori tabellari considerando che viene risarcito solo la mancata possibilità di instaurare un rapporto affettivo e non la perdita di un rapporto parentale vero e proprio.

Dott. Luigi Pinò


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